Devo versare i contributi in caso di malattia (oppure infortunio, servizio militare o congedo maternità)?

Durante questi periodi di assenza i collaboratori percepiscono un’indennità per perdita di guadagno. Per tutta la durata del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro previsto dalla legge [(articolo 324a CO (scala bernese) o 329f CO (congedo maternità)] o in caso di prestazioni sostitutive soggette all’AVS, i collaboratori continuano a versare i contributi. Venuto meno l’obbligo di legge del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro, non si dovranno più versare i contributi, nonostante si resti assicurati presso la fondazione fino al momento di uscita (termine del contratto). Qualora la malattia o l’infortunio conducano all’invalidità riconosciuta dall’assicurazione federale per l’invalidità, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi per i 9 mesi precedenti il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’AI. Durante questo periodo è la fondazione ad assumersene l’obbligo, alimentando in particolare il conto di risparmio come se i contributi fossero pagati.

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